Vacanza rovinata senza surf, ai viaggiatori 1600 euro
26-11-2018Home
Confconsumatori ottiene dal giudice di pace il risarcimento per due persone a cui la compagnia aerea ha consegnato in ritardo l’attrezzatura sportiva.
Che danno, che beffa: quando uno va in vacanza cerca relax e divertimento, è un delitto se invece qualcuno gli rovina la trasferta e lo costringe a mangiarsi il fegato. La storia che raccontiamo è parzialmente a lieto fine, solo parzialmente perché il danno è stato risarcito in termini monetari, anche se un risarcimento efettivo è impossibile, ormai la vacanza è andata com’è andata. Per lo meno la punizione può fare da monito alle compagnie aeree poco scrupolose, così imparano e un’altra volta staranno più attente (speriamo).
I fatti, segnalati dall’associazione Confconsumatori
Una coppia residente in provincia di Catania aveva acquistato due biglietti aerei per la tratta Catania-Roma-Lisbona-Fortaleza. L’obiettivo era trascorrere 15 giorni di vacanza e praticare windsurf e kitesurf. Alla partenza avevano regolarmente imbarcato i loro bagagli, tra cui uno fuori misura, all’interno del quale si trovava l’attrezzatura sportiva di entrambi, piuttosto costosa (tavole e accessori nell’apposito zaino contenitore). Arrivati a destinazione avevano avuto l’amara sorpresa della mancata consegna di due bagagli, tra cui quello fuori misura con l’attrezzatura e uno ordinario, che conteneva le vele per il windsurf e kitesurf, vestiti ed effetti personali. Quest’ultima valigia è stata consegnata dopo due giorni, mentre quella con l’attrezzatura sportiva dopo 12 giorni (quasi l’intera durata della vacanza). Per non rinunciare all’attività sportiva la coppia di catanesi è stata costretta ad affittare attrezzatura in loco per fare kitesurf e windsurf, oltre a dover acquistare effetti personali per i due giorni senza il bagaglio ordinario.
L’odissea del reclamo
La ritardata consegna del bagaglio ha compromesso il sereno svolgimento della vacanza. Ma l’odissea dei due catanesi è ripresa anche dopo il rientro. Infatti, dopo aver inviato un reclamo si sono trovati in mezzo a un rimpallo di responsabilità tra la compagnia aerea che aveva emesso i biglietti e quella che aveva materialmente effettuato il volo. A quel punto, rivoltisi a Confconsumatori, sono stati aiutati a impostare correttamente le richieste e a fare valere i propri diritti, dalla fase stragiudiziale fino alla causa civile.
La sentenza
Il giudice di pace di Acireale (Catania) ha riconosciuto il diritto di passeggeri ad ottenere il risarcimento dei danni di natura patrimoniale (spese per l’affitto delle attrezzature ed altro), ma anche di natura non patrimoniale, esistenziale e da vacanza rovinata per lo stress e il disagio subiti, per lo stravolgimento delle aspettative, della qualità e della serenità della vacanza. Inoltre ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della compagnia emettitrice dei biglietti, che tentava di scaricare la responsabilità sul vettore operativo. Il giudice, infatti, ha accolto la tesi del legale di Confconsumatori che, richiamando l’art. 45 della Convenzione di Montreal, sosteneva che il passeggero può liberamente rivolgersi a uno dei due vettori. In conclusione i due viaggiatori hanno ottenuto 1600 euro di risarcimento (800 ciascuno) oltre agli interessi legali e alle spese processuali.
Il commento
«Questa pronuncia assume importanza - spiega l’avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale Turismo & Trasporti di Confconsumatori, che ha assistito in giudizio i passeggeri – perché ha statuito che il passeggero è libero di citare in giudizio la compagnia che ritiene più opportuna e che non hanno nessun valore le infondate eccezioni che vengono formulate in questi casi dalle compagnie. In secondo luogo è stato confermato il diritto dei consumatori ad avere in questi casi il risarcimento non solo dei danni patrimoniali ma anche di quelli non patrimoniali per la vacanza rovinata».
LUIGI GRASSIA